Attestazione di Capacità Finanziaria Autotrasporto

Per garantire che le imprese di autotrasporto possano rispettare gli obblighi finanziari assunti nei confronti dei clienti nel corso della loro attività, il Regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (articolo 7) prevede il rispetto di un requisito di idoneità finanziaria.

In particolare, l’impresa di autotrasporto deve dimostrare di disporre ogni anno di un capitale proprio (capitale + riserve) pari o superiore a:

  • 9.000 euro per il primo autoveicolo
  • a cui devono essere aggiunti 5.000 euro per ogni autoveicolo eccedente il primo (i rimorchi e i semirimorchi non rientrano nel computo).

In deroga, l’impresa di autotrasporto può garantire il rispetto del requisito dell’idoneità finanziaria “mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione. inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi”.

Il comma 251 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n° 190 prevede che:

“Le nuove imprese che, a decorrere dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge,  presentano  domanda  di  autorizzazione all’esercizio della professione  di  trasportatore  su  strada  hanno facoltà di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, anche sotto  forma  di  assicurazione  di  responsabilità  professionale, limitatamente ai  primi  due  anni  di  esercizio  della  professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11  del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

A decorrere dal terzo anno  di  esercizio  della professione,   la   dimostrazione   del   requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente:

  • con  la  modalità  prevista dall’articolo 7, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  del  Capo  del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  277  del  28 novembre 2011
  • oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto  forma di garanzia fideiussoria  bancaria  o  assicurativa

L’attestazione della capacità finanziaria ha una durata solitamente annuale e deve essere rinnovata di anno in anno

La documentazione necessaria per poter istruire la pratica:

  • – due documenti di riconoscimento fronte e retro-diversi e validi dell’Amministratore, dei soci e dei titolari effettivi
  • – Visura Camerale recente
  • – Bilancio 2022 con relativa ricevuta di deposito in caso di società di capatali
  • – se invece la ditta Contraente è individuale o società di persone (al posto del bilancio) Modello Unico 2023 unitamente all’impegno telematico della presentazione da parte del commercialista/consulente (se invece il cliente non è ancora in possesso dell’unico 2023 occorre il Modello Unico 2022 con la ricevuta di presentazione) 

Compila il form per RICHIEDERE UN PREVENTIVO PER LA TUA CAPACITA’ FINANZIARIA: