Attestazione di Capacità Finanziaria Autotrasporto
Per garantire che le imprese di autotrasporto possano rispettare gli obblighi finanziari assunti nei confronti dei clienti nel corso della loro attività, il Regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (articolo 7) prevede il rispetto di un requisito di idoneità finanziaria.
In particolare, l’impresa di autotrasporto deve dimostrare di disporre ogni anno di un capitale proprio (capitale + riserve) pari o superiore a:
- 9.000 euro per il primo autoveicolo
- a cui devono essere aggiunti 5.000 euro per ogni autoveicolo eccedente il primo (i rimorchi e i semirimorchi non rientrano nel computo).
In deroga, l’impresa di autotrasporto può garantire il rispetto del requisito dell’idoneità finanziaria “mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione. inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi”.
Il comma 251 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n° 190 prevede che:
“Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente:
- con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011
- oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
L’attestazione della capacità finanziaria ha una durata solitamente annuale e deve essere rinnovata di anno in anno.
La documentazione necessaria per poter istruire la pratica:
- – due documenti di riconoscimento fronte e retro-diversi e validi dell’Amministratore, dei soci e dei titolari effettivi
- – Visura Camerale recente
- – Bilancio 2022 con relativa ricevuta di deposito in caso di società di capatali
- – se invece la ditta Contraente è individuale o società di persone (al posto del bilancio) Modello Unico 2023 unitamente all’impegno telematico della presentazione da parte del commercialista/consulente (se invece il cliente non è ancora in possesso dell’unico 2023 occorre il Modello Unico 2022 con la ricevuta di presentazione)
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