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Noleggio di veicoli senza conducente di veicoli adibiti al trasporto merci

Adesso è Possibile il noleggio da impresa di altro Stato membro UE. Una soluzione possibile rispetto alla variabilità delle esigenze del mercato dei servizi.

L’argomento è già stato oggetto di interesse e osservazione stante le numerose richieste di chiarimento da imprese interessate all’opzione “noleggio” ed era attesa una logica svolta in tal senso proprio entro il prossimo mese di agosto, entro il quale l’Italia doveva procedere con il recepimento della Direttiva UE 2022/738.

Ora che la barriera normativa contenuta nella ormai precedente formulazione dell’articolo 84 del Codice della Strada e conseguenti note ministeriali, le Imprese possono “noleggiare” veicoli industrali da qualsiasi società anche per l’effettuazione di trasporti nazionali.

E’ quanto stabilisce l’articolo 24 del Decreto 69/2023 – allegato – con il quale è stato ”riscritto” l’articolo 84 del Codice della Strada sostituendo il secondo comma con il seguente testo:

“È ammessa, nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro”

Cambiato anche il terzo comma del medesimo articolo, che ora recita:

“L’impresa italiana iscritta all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla Legge 6 giugno 1974, numero 298, e, se del caso, al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 16 del Regolamento (CE) numero 1071/2009 può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea”.

Il Decreto pone, in ogni caso, alcune condizioni al noleggio dei veicoli industriali:

  • – che il veicolo deve essere noleggiato senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
  • – che il veicolo deve essere usato esclusivamente dalla impresa che lo prende a nolo e per la sola durata del contratto di locazione e deve essere guidato esclusivamente dal suo personale dipendente.

A bordo del veicolo deve, ovviamente, esserci sempre il contratto di locazione, in formato cartaceo o elettronico.

La soluzione del noleggio di veicoli rappresenta una possibile scelta di flessibilità che, se opportunamente regolata, avrebbe consentito alle imprese di rispondere alla variabilità delle esigenze del mercato di tali servizi .

Le restrizioni di utilizzo in essere, prima del recepimento della Direttiva, pur regolamentate in termini numerici o percentuali, erano infatti anacronistiche. Ora osserveremo con attenzione lo sviluppo nelle offerte e nell’utilizzo di tale opzione che può rappresentare anche una soluzione contrattuale ed economica valida rispetto ai cambiamenti in atto nelle tecnologie e nei combustibili applicate ai veicoli industriali.

Giorgio Petrolo

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